Ultimo aggiornamento 9 settembre 2010

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31 maggio 2010

Senza DIA le manutenzioni straordinarie 

 

Il 26 maggio scorso è entrata  in vigore la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del  decreto-legge 40/2010 che modifica la procedura per gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali degli edifici.  
L’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), come modificato dalla legge 73/2010, consente di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria inviando al Comune, prima di aprire il cantiere, una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato, non è più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.
Alla Comunicazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni obbligatorie, i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori e la dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
La sanzione per la mancata comunicazione di inizio dei lavori è di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.
L’obbligo di inoltrare al Comune la Comunicazione di inizio lavori, corredata dalle autorizzazioni eventualmente obbligatorie, riguarda anche: le opere temporanee; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici; le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
 
Senza alcun titolo abilitativo possono essere: gli interventi di manutenzione ordinaria, per eliminare le barriere architettoniche; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra pertinenti all’attività agricola, le serre mobili stagionali.
Per tutti gli interventi resta l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

 

6 maggio 2010

Manutenzioni straordinarie senza DIA, Ecobonus agli edifici esistenti

 

La Camera ha votato la fiducia (322 voti a favore e 272 contro) sull’approvazione del maxiemendamento del Governo  per la conversione in legge del DL 40/2010 che eroga incentivi ai settori industriali in crisi e liberalizza alcuni interventi edilizi.

Sono così confermate le modifiche introdotte dalle commissioni Finanze e Attività produttive: in particolare la riformulazione dell’articolo 5 del DL, che modifica l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia riguardo alle attività di edilizia libera e l’estensione al patrimonio immobiliare esistente delle agevolazioni per gli eco-edifici. 
Il testo passa ora al Senato per essere convertito in legge entro il 25 maggio, data di scadenza del decreto-legge 40/2010.

Manutenzioni straordinarie senza DIA
Con il maxiemendamento è previsto che alla Comunicazione sia allegata una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato. Scomparirà il riferimento alle più restrittive disposizioni regionali.
Il mancato invio della Comunicazione prevede una sanzione di 258 euro, (ridotta di due terzi se effettuata spontaneamente a lavori iniziati)

La legge di conversione entrerà in vigore con lapubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro il 25 maggio 2010, data di scadenza del decreto-legge. Fino a quella data resta valido il DL 40/2010 che, con l'articolo 5, sottrae le manutenzioni straordinarie all’obbligo di presentare la Denuncia Inizio Attività (DIA). Gli interventi di manutenzione straordinaria, che non riguardino parti strutturali degli edifici, possono essere eseguiti liberamente, inviando una Comunicazione al Comune, prima dell’inizio dei lavori; non è quindi necessario l’intervento di un progettista. Sono fatte salve le più restrittive norme regionali.
Incentivi eco-edifici
Le agevolazioni previste dal DL 40/2010 saranno estese anche al patrimonio immobiliare esistente. Il maxiemendamento prevede uno specifico riferimento agli edifici esistenti, ai quali sarà applicato il bonus per il raggiungimento dell’efficienza energetica.
Assegnazione degli incentivi solo agli immobili di nuova costruzione, utilizzati come prima casa, e il sistema di prenotazione delle detrazioni richiede che il preliminare di compravendita sia stipulato tra il 6 aprile e il 31 dicembre 2010, consentendo la registrazione solo alle imprese costruttrici di edifici in classe energetica elevata.
Previsto  anche l’ecoprestito, cioè un finanziamento agevolato fino a 30 mila euro, da restituire in dieci anni per interventi di ristrutturazione edilizia diretti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici adibiti ad abitazione principale.
 Per gli immobili in classe energetica A e B sono a disposizione 60 milioni di euro. Il miglioramento del fabbisogno di energia primaria del 30% (classe B) dà diritto a 83 euro/mq, fino a 5 mila euro; per accedere al bonus di 116 euro/mq, fino a 7 mila euro, è necessario migliorare del 50% il fabbisogno energetico. I parametri di riferimento sono quelli contenuti nel Dlgs 192/2005, allegato C numero 1, tabella 1.3. La Tabella di riferimento è quella del Dlgs 311/2006, che ha modificato il 192/2005.

 

24 febbraio 2010

Ordinanza del Consiglio di Stato sulle distanze tra gli edifici

 

Non computabili grondaie, cornicioni e mensole perchè non aumentano la consistenza del fabbricato per il calcolo della distanza legale tra gli edifici ma è necessario valutare nel complesso la tipologia dei manufatti. Lo ha stabilito l'ordinanza 424/2010 del 27-01-2010 del CdS. Al contrario, sono ricomprese nel concetto civilistico di costruzione le parti di edificio che, come scale, terrazzi e corpi avanzati, estendono e ampliano la consistenza del fabbricato pur non essendo idonei alla destinazione abitativa. 


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