Ultimo aggiornamento 6 settembre 2010

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5 luglio 2010

Detrazioni 36% e 55%: parte la ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento

 

Operativa dal 1 luglio 2010 la ritenuta del 10%, prevista dall'art. 25 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che banche e Poste Italiane SPA dovranno operare a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per le spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per far fronte all'operatività della ritenuta, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 94288  concernente l'effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In particolare, con il provvedimento n. 94288/2010 l'Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che dovranno:

- operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;

- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;

-indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.


Il provvedimento dell'Agenzia stabilisce, inoltre, che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

- spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.


Il provvedimento dell'Agenzia ha anche specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari:

- versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E

- certificare la stessa al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell'anno successivo

- riportarla nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).


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