Ultimo aggiornamento 6 settembre 2010

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3 luglio 2010

Soppressione dell'Ispesl con attribuzione delle competenze all'Inail  

 

Il D.L. n. 78/2010 attribuisce all'INAIL tutte le funzioni istituzionali prevenzionali

 

Con il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sulla "manovra economica" sono state introdotte alcune novità in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Oltre al differimento al 31 dicembre 2010 dell'obbligo per le PA di valutazione del rischio stress lavoro correlato (con lo scopo di adottare le opportune misure organizzative), il nuovo provvedimento ha disposto, alla sua data di entrata in vigore, il 31 maggio 2010, la soppressione dell'IPSEMA e dell'ISPESL, con l'attribuzione delle competenze all'INAIL, sotto la direzione e la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute. Questa scelta era stata già proposta in precedenti occasioni in funzione di una necessaria razionalizzazione del sistema istituzionale, tuttavia lasciano molti dubbi i tempi e i modi con i quali è stata adottata, portando a numerose criticità per l'applicazione del disposto.

 

29 giugno 2010

I modelli dell'Agenzia delle Entrate per la sanatoria catastale per gli immobili fantasma  

 

Richiesti i dati degli edifici per registrazione, cessione, risoluzione e proroga di locazioni o affitti

 

MODELLO 69

 

I nuovi modelli elaborati dall’Agenzia delle Entrate attuano la sanatoria catastale introdotta con l’articolo 19 del DL 78/2010, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica.

I moduli dell’Agenzia delle Entrate si aggiornano per combattere gli “immobili fantasma”. Con il provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia il 25 giugno scorso diventa più facile l’individuazione dei dati catastali richiesta dal Decreto Legge 78/2010.

 
Rinnovato il Modello 69 che  dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate per le richieste di registrazione di contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili effettuate a partire dal primo luglio 2010.
 
La novità principale consiste però nell’introduzione del Modello CDC, che sarà utilizzato per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al primo luglio 2010. 
Il documento deve essere presentato in forma cartacea all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto entro 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione o proroga. La trasmissione può avvenire anche per via telematica contestualmente al versamento.
 
La mancata indicazione dei dati catastali in sede di registrazione, cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto comporta una sanzione oscillante tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento dell’imposta di registro dovuta. 
 
Il Decreto prevede a partire dal primo gennaio 2011 una anagrafe immobiliare integrata costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio.
 
Il nuovo sistema prevede anche l’interscambio delle informazioni e il libero accesso ai dati catastali da parte dei Comuni. Oltre a un monitoraggio costante del territorio per l’individuazione di tutti gli edifici non dichiarati al Catasto.

 

4 maggio 2010

La mediazione delegata diventa realtà

 

Il 20 marzo 2010 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si conclude così l’iter legislativo del decreto sulla mediazione, dopo le modifiche allo schema di decreto del 28 ottobre apportate grazie ai successivi pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, e  si concretizza la delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, che riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.

L’accesso allo strumento è consentito a chiunque intenda tentare una conciliazione di una controversia civile e commerciale su diritti disponibili anche se la “mission” del dispositivo di deflazionare il carico giudiziario presso i tribunali ha imposto condizioni di procedibilità della domanda giudiziale in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante   dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica ed altro.
Lo svolgimento della procedura è affidato ad organismi di conciliazione istituiti dai consigli degli ordini degli avvocati presso i tribunali, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali nelle materie di loro competenza.
Il mediatore nominato dal responsabile dell’organismo opera la mediazione con funzioni facilitative e se questa riesce il verbale di conciliazione e' omologato, con decreto del presidente del tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede l'organismo e costituisce  titolo  esecutivo  per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica  e  per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ed e' esente dall'imposta di  registro.
Se l’accordo non viene raggiunto il mediatore può formulare proposta conciliativa che ha funzioni essenziali per l’attribuzione delle spese processuali nelle eventuali successivo giudizio.

 

Dal 20 marzo 2011 prima di intraprendere un'azione ordinaria davanti ai giudici, la mediazione sarà obbligatoria, anche per le liti in materia di condominio, locazione, successioni ereditarie 


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