Ultimo aggiornamento 6 settembre 2010

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19 giugno 2010

Codice appalti approvato il nuovo Regolamento

 

Il Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato approvato il 18 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri. Il suo contenuto prevede nuove regole per la validazione dei progetti e l’affidamento dei servizi di progettazione. Si conferma lo stralcio dell’Allegato A1, che prevedeva regole più severe per la qualificazione delle imprese nelle categorie di opere specializzate.

Il Regolamento prevede una nuova validazione del progetto, che sarà obbligatoria su ogni livello di progettazione e dovrà svolgersi in parallelo e in contemporanea con la progettazione, e non dopo la sua conclusione. La validazione potrà essere eseguita da società specializzate, che dovranno accreditarsi presso il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di affidare i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione delle opere pubbliche solo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non più con quello del massimo ribasso. Agli elementi qualitativi dell’offerta sarà attribuito quindi un peso maggiore rispetto al prezzo e, al fine di disincentivare ribassi eccessivi, l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo avverrà attraverso formule che penalizzino i ribassi molto elevati. Nell’appalto-concorso e nell’appalto integrato, saranno consentite variazioni quali-quantitative non superiori al 10% per gli interventi di ristrutturazione, recupero e manutenzione, e del 5% negli altri casi. 


Le principali novità del nuovo testo:

  • giungono al via le norme sulla validazione dei progetti, affidabile con gara anche a soggetti esterni, ma con regime di favore per le stazioni appaltanti;
  • sarà possibile inserire una soglia per i ribassi nelle gare di progettazione con una nuova formulazione per limitare le offerte anomale;
  • vengono ridotti del 50% i requisiti per accedere alle gare di progettazione;
  • con lo stralcio dell'allegato A1, viene rinviata la disciplina delle opere superspecialistiche;
  • negli appalti integrati sarà sempre obbligatoria, come nelle concessioni, la qualificazione SOA per progettazione e costruzione;
  • le norme relative alle sanzioni per le SOA e per le imprese che dichiarano il falso entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale e non dopo sei mesi.

Il Regolamento entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e ciò ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo articolo 253, comma 2, dal terzo decreto legislativo correttivo, è previsto che entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.


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