LE SUCCESSIONI
Leggi e modifiche tra il 2006 e il 2007.
Un esempio di compilazione
Nel 2006 il campo delle successioni è stato toccato dal legislatore in due significativi testi di legge.
Legge n.286 del 24 novembre 2006 (di conversione del decreto legge n. 262/06 del 3 ottobre 2006), che all’articolo 2, commi 47-50) che ripristina l’imposta di successione, abolita a partire dal 25 ottobre 2001 dalla legge n. 383 del 18 ottobre 2001. Così come era congegnato, il provvedimento produceva l’effetto di ripristinare anche il termine di sei mesi dalla morte del de cuius per la presentazione della successione. Poiché la cosa non era gradita a nessuno, nella Finanziaria 2007 (Legge n.296 del 26 dicembre 2006) è stato inserito un comma (il n. 78) che riporta il termine a un anno, retroattivo a partire dal 3 ottobre 2006. La legge Finanziaria infine, al comma 77, modifica anche la franchigia a favore dei fratelli.
La situazione, al primo gennaio 2007
Si presenta notevolmente modificata rispetto a prima del 3 ottobre 2006, anche se per la grande maggioranza delle famiglie non vi è da pagare nulla o molto poco, dato che la nuova imposta di successione introduce una franchigia più elevata di quella precedente e per la parte eccedente prevede aliquote miti. Infatti, sia per le successioni che per le donazioni, il coniuge e i figli non pagano nulla fino a un valore complessivo di un milione di euro (ciascuno), e pagano il 4 per cento sul valore complessivo eccedente. I fratelli e le sorelle hanno una franchigia di 100.000 euro ciascuno e sulla parte eccedente pagano il 6 per cento. Gli altri parenti pagano il 6 per cento, (senza alcuna franchigia). Tutti gli altri soggetti pagano l’8 per cento. Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
Sul bene immobile le imposte ipotecaria e catastale, normalmente il 2 e l'1%, sono dovute nella misura fissa di 168 euro cadauna quando almeno uno degli eredi rientri nelle agevolazioni da prima casa. Riguardo ai beni immobili vale il valore catastale rivalutato.
Come fare una dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione che, come chiarito, deve essere presentata entro un anno dalla morte del de cuius, è una tipica prestazione professionale dei geometri. è importante che essi ricordino che va presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio dove aveva la residenza il defunto. Se questo aveva la residenza all’estero, la successione va presentata nel luogo del suo ultimo domicilio in Italia. Occorre inoltre chiedere a quell’Ufficio quale prospetto di liquidazione è in uso, qual il codice tributo e quale l’importo. Ad esempio nel Veneto, gli uffici di Verona e Treviso usano un prospetto personalizzato. Un altro esempio significativo è quello dell’Ufficio di Verbania, che non ha per nulla il codice tributo.
Nella pagine che seguono presentiamo un fac simile di dichiarazione compilata dal geometra Luca Biadolla di Stanghella, consigliere del Collegio, al quale si devono anche le note di corredo.
Avvertenze
Per le imposte ipotecaria e catastale l'aliquota ordinaria da applicare in misura proporzionale è rispettivamente del 2% e dell'1%; l'importo risultante deve essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore. L'importo minimo dovuto per ciascuna imposta è comunque stabilito nella misura di euro 168,00.
Sono confermati i trattamenti di favore previsti dalle vigenti normative. In particolare:
a) nei territori montani i trasferimenti per causa di morte di fondi rustici, di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti all'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 168,00 e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo;
b) per gli immobili di rilevante interesse culturale, già vincolati alla data di apertura della successione, anche se esclusi dall'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 13 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con D.Lgs 31 ottobre 1990, n.346, sono dovute nella misura ordinaria le imposte ipotecaria, catastale, e la tassa ipotecaria;
c) non sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del D.Lgs: 346/1990, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo;
d) le imposte ipotecaria e catastale sono applicate ognuna nella misura fissa di euro 168,00 quando in capo al beneficiario, ovvero, in presenza di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'art. 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine il soggetto che intende beneficiare dell'agevolazione deve rendere nella denuncia di successione tutte le dichiarazioni di cui alla nota II-bis) lett. a), b) e c) del menzionato art. 1 della Tariffa.
Con riferimento alla tassa ipotecaria, per l'individuazione delle Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate degli uffici del Territorio territorialmente competenti, il contribuente può rivolgersi anche agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.
L'imposta di bollo è dovuta per le formalità di trascrizione.
La richiesta di trascrizione deve essere inoltrata alle Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate degli uffici del Territorio competenti, dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. L'importo indicato nel prospetto è suscettibile di variazione in relazione al numero degli uffici interessati e dei fogli impegnati. Alla liquidazione dell'eventuale maggiore imposta dovuta provvede l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
ESEMPIO
Presentiamo un esempio compilato con dati fittizi, ma per una fattispecie
molto comune nella casistica delle rpestazioni professionali di un geometra.
MATERIALE (formato Pdf):
- Dichiarazione di successione
- Albero genealogico
- Quadro A, eredi e legatari
- Quadro B, attivo ereditario
- Quadro B2, azioni, titoli ecc.
- Quadro C, donazione ecc.
- Modello di pagamento
- Prospetto di liquidazione
- Riepilogo dell'asse e liquidazione imposte (1)
- Riepilogo dell'asse e liquidazione imposte (2)
- Tabella per il calcolo delle quote (1)
- Tabella per il calcolo delle quote (2)