Ultimo aggiornamento 6 settembre 2010

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NORMATIVA REGIONALE SULL'URBANISTICA

 

L.R. 40 del 1984 - Parchi ed aree protette

 

L.R. 24 del 1985 - Tutela ed edificabilità delle zone agricole

Abrogata da lett. d) comma 1 art. 49 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, a decorrere dall’adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel Bur dei provvedimenti previsti dall’art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004. I provvedimenti sono stati adottati con una unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel Bur n. 105 del 22 ottobre 2004. Per l’edificazione in zona agricola vedi però l’articolo 48 comma 3 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come modificato dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 che recita: “3. L’edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole” e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell’articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni, fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall’applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.”; nonché successivamente la deroga prevista al comma 7 bis 3 del medesimo articolo 48 introdotto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 23/2005, che recita: “In deroga al comma 3, fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni ad eccezione delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani”, dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell’articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni”.

 

L.R. 61 del 1985 - Legge urbanistica regionale

Gli articoli da 1 a 75, 98, da 101 a 109, da 114 a 121 e 126, originariamente abrogati da art. 49 comma 1 lett. e) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dall’adozione da parte della Giunta regionale e della pubblicazione nel Bur dei provvedimenti previsti dall’art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, (provvedimenti adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel Bur n. 105 del 22 ottobre), successivamente gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 e da ultimo dall’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8, ne hanno protratto l’applicazione per tutte le fattispecie ivi previste, in relazione all’articolo 11, al terzultimo comma dell’articolo 27 e dell’articolo 50. Infine l’articolo 1 comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 ha ripristinato la vigenza delle norme richiamate dall’articolo 2 della medesima legge regionale ed ad esse connesse, già abrogate ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

 

L.R. 11 del 1987 - Ampliamento di attività produttive in zona impropria - Legge di novellazione, integrazione alla legge regionale n. 61/1985

 

L.R. 63 del 1994 - Deleghe Beni Ambientali

Vedi anche gli articoli 61, 62, 63 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. In particolare l’articolo 64 attribuisce agli enti parco regionali il rilascio delle autorizzazioni e l’adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori con esclusione di quelli di competenza regionale.

 

L.R. 21 del 1996 - Nuove modalità di calcolo volumetrie edilizie

 

L.R. 21 del 1998 - Modifica articolo 50 della L.R. 61 del 1985

Abrogata da lett. g) comma 1 art. 49 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, a decorrere dall’adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel Bur dei provvedimenti previsti dall’art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004. I provvedimenti sono stati adottati con una unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel Bur n. 105 del 22 ottobre 2004. Successivamente ne è stata prorogata l’applicazione ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 per le fattispecie ivi previste.

 

L.R. 12 del 1999 - Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi

 

L.R. 23 del 1999 - Programmi integrati

Abrogata da lett. h) comma 1 art. 49 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, a decorrere dall’adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel Bur dei provvedimenti previsti dall’art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004 (i provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 pubblicata nel Bur n. 105 del 22 ottobre 2004). Successivamente ne è stata prorogata l’applicazione ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 per tutte le fattispecie ivi previste. Si segnala inoltre che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 48 commi 1 e 1 bis, 49 e 50 della medesima legge regionale 11/2004 la legge rimane applicabile ai programmi integrati adottati entro il 28 febbraio 2005.

 

L.R. 35 del 2002 - Disposizioni urbanistiche transitorie (zone agricole)

Legge dapprima abrogata da art. 49 comma 1 lett. m) legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dall’adozione e pubblicazione nel Bur dei provvedimenti previsti dall’art. 50 comma 1 (adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 pubblicata nel Bur n. 105 del 22 ottobre). Successivamente è stata prorogata l’applicazione dell’articolo 1 commi da 2 a 6 sino al 28 febbraio 2005 dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 . Inoltre il comma 3 dell’articolo 48 dispone che “L’edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole” e successive modificazioni fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall’applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.”, ma il comma 7 bis 3 del medesimo articolo 48 come introdotto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 ha dettato ulteriori disposizioni di deroga valevoli sino al 30 giugno 2006 ad eccezione dei territori classificati montani per i quali la deroga si applica sino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) e del primo piano degli interventi (PI).

 

L.R. 01 del 2003 - Edilizia esistente e fascia di rispetto elettrodotti

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27

 

L.R. 07 del 2003 - Deroghe alle volumetrie edilizie per soggetti portatori di handicap

 

L.R. 11 del 2004 - Riforma urbanistica

 

L.R. 21 del 2004 - Condono edilizio

 

L.R. 23 del 2005 - Applicazione legge 11/2004 (per le zone agricole)

 

L.R. 8 del 2006 - Utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici

Si applica a decorrere dalla pubblicazione nel Bur del rilascio del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea.

 

L.R. 18 del 2006 - Modifiche legislative urbanistiche (zone agricole)

Questa legge, con la Circ. 01 del 2007 “modalità attuative L.R. 18/2006 , modifica l’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n, 11, inserendo il comma 7ter dopo il comma 7bis 4.

 

L.R. 4 del 2007 - La nuova legge a favore dell’edilizia sostenibile (Le linee guida sono nel Bur n.72 del 17 agosto 2007)

 

L.R. 16 del 2007 - Disposizioni edilizie sulla eliminazione delle barriere architettoniche

 

L.R. 20 del 2007 - Disposizioni in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente

 

ALTRE LEGGI REGIONALI COLLEGATE ALL'URBANISTICA

 

L.R. 27 del 1993 - Campi elettromagnetici generati da elettrodotti

 

L.R. 6 del 1997 - Finanziaria 1997

All’art. 69 modifica i tempi di applicazione della L.R. 27 del 1993

 

L.R. 48 del 1999 - Campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio

 

L.R. 3 del 2000 - Gestione dei rifiuti

 

L.R. 33 del 2002 - Testo Unico sul Turismo

 

L.R. 27 del 2003 - La nuova legge regionale sui lavori pubblici e per le costruzioni in zone sismiche

 

L.R. 15 del 2004 - Nuove norme per l’insediamento di attività commerciali

 

L.R. 17 del 2007 (Novellazione) 

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”. Il testo è quello che si trova all’indirizzo della legge.27/2003.

 


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