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Certificatore energetico

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PROFESSIONISTA ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

La Certificazione energetica è stata introdotta dalla Direttiva CE 2002/91 “sul rendimento energetico in edilizia” per ridurre i consumi energetici degli edifici, ha lo scopo di promuovere una cultura del progettare, costruire, ristrutturare e vivere gli edifici più attenta ai consumi energetici, alla riduzione delle emissioni gas climalteranti e al comfort degli utenti.

REQUISITI PER L'ABILITAZIONE 

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, nella Regione del Veneto sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici coloro i quali sono iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 2 comma 3 del suddetto D.P.R., modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n.145 convertito in legge dalla L. 21 febbraio 2014, n.9, pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 2014, n.43, in vigore dal 22 febbraio 2014 (vedi tabella titoli di studio); per i tecnici in possesso di tali titoli non c’è l’obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’art.2 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75, che la Regione del Veneto attualmente non ha attivato.

 

Coloro i quali sono in possesso dei predetti titoli di cui all’art.2 comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, e degli altri titoli di cui alle lettere da b) a d) dell’art. 2 comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75 devono aver conseguito un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici rilasciato da un soggetto autorizzato direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto prevede l’art. 2 comma 5 del suddetto D.P.R.. A tal proposito il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica alla seguente pagina internet: Certificazione energetica degli edifici - Elenco soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione l’elenco, periodicamente aggiornato, dei soggetti autorizzati a svolgere i predetti corsi ed i relativi esami.

Si precisa inoltre che i soggetti in possesso di detti requisiti risultano abilitati esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.

 

I professionisti già accreditati all’utilizzo dell’applicativo Ve.Net.energia-edifici possono continuare ad operare senza alcun adempimento, purché in osservanza della normativa nazionale vigente (D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192., D.P.R. 16 aprile 2013 n.75, D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).

 

I soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, all'atto della sottoscrizione dell'A.P.E., devono rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità di giudizio di cui all'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75.

 

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