Informazioni per l’iscrizione al Registro Praticanti

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI E INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE 

Il tirocinio professionale è regolamentato dall'art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità  necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha regolamentato il tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per la libera professione di Geometra con la Direttiva sul Praticantato del settembre 2014.

1. DURATA DEL TIROCINIO (art. 6 Dpr N. 137/2012)

Il tirocinio professionale è obbligatorio, ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Per coloro che frequentano o hanno già  conseguito diploma ITS o IFTS o diploma di Laurea nelle classi previste il tirocinio obbligatorio è di sei mesi da svolgersi in Aziende, Enti o studi profesisonali senza l'obbloigo di iscrizione al Registro Praticanti.

2. REQUISITI DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (art. 4 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)

La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti è rivolta al Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati nella cui circoscrizione il richiedente svolge il praticantato. L'iscrizione è prevista nel Registro Praticanti di un solo Collegio.

  1. La domanda deve essere compilata sull'apposito stampato predisposto dal Collegio. La decorrenza del periodo di praticantato coincide con la data di acquisizione della domanda al protocollo del Collegio.
  2. La domanda va preceduta da una attenta lettura delle norme sullo svolgimento del praticantato, dovendo dichiarare di esserne a precisa conoscenza.
  3. Alla domanda va allegata l'attestazione di versamento della tassa di iscrizione una tantum al Registro Praticanti.
    Per le iscrizioni ordinarie con 18 mesi di tirocinio l'importo è pari a € 230,00 (Delibera Consiglio Direttivo n. 41 del 24.11.2022 ).
    Per le iscrizioni per le quali è previsto tirocinio di 6 mesi (Lauree triennali) l'importo è pari a € 100,00 (Delibera Consiglio Direttivo 27.11.2022 punto 7 dell'Odg).
    Per coloro che si trasferiscono dal Registro Praticanti di un altro Collegio sono dovuti solo i diritti di segreteria di € 50,00. 
    La tassa di iscrizione una tantum al Registro Praticanti va versata in unica soluzione all'atto dell'iscrizione. Non potrà  quindi essere "frazionata" in funzione del periodo di tirocinio effettivamente svolto. 
    Tutti i pagamenti al Collegio si effettuano con sistema PagoPA.

3. DECORRENZA DEL PERIODO DI PRATICA (art. 5 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)

Il periodo di praticantato decorre dalla data di assunzione al protocollo del Collegio della domanda di iscrizione al Registro Praticanti. Il Consiglio, qualora riscontri la carenza dei requisiti, rigetta la domanda, dandone immediata comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia al richiedente che al professionista- tutor. Da ciò consegue che la domanda non può essere presentata prima dell'effettivo inizio del praticantato.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (art. 11 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)

Il periodo di praticantato deve essere effettivo e continuativo. La pratica è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno.

Sul "Libretto di Tirocinio" devono essere annotati gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il Praticante ha partecipato, nonchè le questioni professionali di maggior interesse alla cui trattazione ha assistito e collaborato. Il Praticante, entro i 10 GIORNI successivi alla scadenza di Ciascun semestre di tirocinio o nel termine più breve in caso di interruzione, deve depositare in Segreteria del Collegio il "Libretto di Tirocinio" con la relazione del Professionista e l'Attestazione di regolare frequenza, controfirmate dal Professionista e dal Praticante. Dopo la verifica e l'apposizione del Visto del Presidente o di un suo delegato, il "Libretto di Tirocinio" viene riconsegnato al Praticante.

Al momento della consegna vengono esaminate e valutate le problematiche eventualmente verificatesi sul corso dello svolgimento del tirocinio e sono illustrate le principali leggi riguardanti la Libera Professione. Il Presidente del Collegio, o un suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale. Nel caso in cui emergano gravi irregolarità  o dichiarazioni mendaci, viene disposta l'apertura di procedimento disciplinare a carico del Praticante e del tutor/professionista.

5. CAMBIAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE (art. 6 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)

In caso di cambiamento dello studio in cui si svolge il tirocinio, l'intervallo tra la data di cessazione e di prosecuzione del tirocinio non può essere superiore a tre mesi. Il professionista-tutor (dal quale si cessa) deve rilasciare al Praticante una dichiarazione con la data di cessazione del tirocinio e relazione sulla regolare frequenza e sul profitto riportata sul "Libretto di Tirocinio". Il professionista-tutor (dal quale si riprende) deve rilasciare al Praticante la dichiarazione di prosecuzione del tirocinio, sulla base del fac-simile fornito dal Collegio. Il praticante deve dare tempestiva comunicazione del cambiamento dello studio comunicazione al Collegio producendo le anzidette due dichiarazioni.

6. INTERRUZIONE DEL PRATICANTATO (art. 13 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)

Aggiornato 03/02/2016

Il Professionista ed il Praticante devono dare tempestiva e disgiunta comunicazione al Collegio mediante raccomandata A.R. o PEC, di qualunque interruzione della pratica di durata superiore a mesi tre. Tale periodo di sospensione non concorre al raggiungimento del periodo di praticantato. Il Praticante che intende proseguire la pratica deve, nei successivi 30gg. dall'invio della comunicazione di cui sopra, dare idonea giustificazione al Presidente del Collegio. In caso di mancanza o di inidoneità  delle giustificazioni da parte del Praticante nei tempi previsti, il Consiglio del Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal Registro Praticanti. Sospensione del periodo di tirocinio: art. 14 per malattia o gravi motivi; art. 15 per servizio civile; art. 16 per gravidanza e congedo parentale.

7. ALTRI PERCORSI FORMATIVI (art. 19 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)

Ai fini della durata del tirocinio possono essere riconosciuti anche corsi di formazione integrata superiore. Il riconoscimento è di competenza del Collegio sulla base del rapporto 100 ore di corso pari ad un mese di tirocinio.

8. FORMALITÀ CONCLUSIVE DEL TIROCINIO

Il Professionista deve rilasciare al Praticante una dichiarazione contenente la data di conclusione del periodo di tirocinio e una relazione finale sulla regolare frequenza e sul profitto da riportare sul "Libretto di Tirocinio".

9. CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO (art. 6 Dpr N. 137/2012; art. 10 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)

Il Consiglio del Collegio presso il quale è compiuto il tirocinio, al completamento dello stesso, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato e il Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal Registro Praticanti.

CASSA DI PREVIDENZA GEOMETRI: RICHIESTA VOLONTARIA DI ISCRIZIONE

Dal 1° gennaio 2003 sono state apportate importanti modifiche regolamentari e statutarie, tra le quali l'introduzione della possibilità di iscrizione volontaria per i Praticanti regolarmente iscritti negli appositi Registri tenuti dai Collegi, con particolari agevolazioni per il pagamento della dovuta contribuzione. L'iscrizione costituirà  anzianità  di contribuzione ai fini della pensione.