Professionisti antincendio

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Proroga scadenza aggiornamento quinquennale  al 31 marzo 2022
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni ecc. di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi , in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31 marzo 2022.
Non potranno quindi beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021. 

Normativa per i requisiti e la formazione dei professionisti antincendio

  • Nota Dcprev  del 18/03/2121 - Eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011.
    Metodologie di “Formazione a Distanza”. Revisione delle indicazioni contenute nell’allegato tecnico alla nota D.C.PREV.
    prot.n.17073 del 14/12/2020.
  • Circolare del 25/05/2012  Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiormaneto in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011
  • Decreto 05/08/2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

COME ABILITARSI

La Laurea in Ingegneria o Architettura, anche triennale, o il Diploma in materie scientifiche sono un requisito per i professionisti antincendio. 
Per poter svolgere i compiti in capo al professionista antincendio è necessaria l’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D. Lgs. 139/06.
I professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
  • laurea in Ingegneria o Architettura, anche triennale, o Diploma in materie scientifiche.
  • iscrizione all’albo professionale
  • attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi
Le competenze sono stabilite dal DM 5 agosto 2011 modificato dal DM 7 giugno 2016.
Oltre ad avere una formazione completa per la predisposizione di pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il PROFESSIONISTA ANTINCENDIO è autorizzato a svolgere altri compiti specifici tra i quali l’asseverazione per il rinnovo periodico di conformità antincendio, l’elaborazione delle istanze di deroga, la redazione dei progetti sviluppati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 
DECRETO Ministero dell'Interno 5 agosto 2011
Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno
DM 7 giugno2016 Modifiche al decreto 5 agosto 2011 
CIRCOLARE chiarimenti DCPREV-prot.-n.12627 del 28 settembre 2011
CIRCOLARE-DCPREV-prot.-n.-7213-del-25 maggio 2012
Allegato-1-N.d.R.-sostituito-dall’All.1-della-Circolare-DCPREV-prot.-n.-1284-del-02 febbraio 2016

MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

I professionisti antincendio abilitati prima del 27 agosto 2011 al fine di mantenere l’iscrizione agli elenco del Ministero dell’Interno devono effettuare corsi/seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data del 26 agosto 2016. Il secondo quinquennio decorrerà automaticamente solo per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio nel corso dei precedenti cinque anni.

I professionisti che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio saranno sospesi temporaneamente dagli elenchi, con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione; gli eventuali atti emessi e sottoscritti da professionisti antincendio in regime di sospensione saranno nulli; i professionisti sospesi potranno essere reintegrati negli elenchi dopo aver completato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio; per questi soggetti, il nuovo quinquennio di riferimento inizierà da quella data, a prescindere dalla durata del periodo di sospensione.

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 15614 del 29/12/2015 requisiti mantenimento iscrizione

Sintesi delle principali disposizioni in vigore e relativi chiarimenti