Professionisti abilitati all'amministrazione di condominio

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L’amministratore di condominio è colui che riveste funzioni esecutive all’interno del condominio perché si occupa di amministrare e gestire i beni comuni oltre che di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiale. E’ quindi una figura importante e di responsabilità, soprattutto in caso di condomini molto grandi. Con l’entrata in vigore della Legge n° 220/2012 per assumere l’incarico di amministratore di condominio, bisogna avere alcuni requisiti. 

 

La formazione degli amministratori di condominio è stata regolata dal Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140 in vigore dal 9 Ottobre 2014.

Decreto agosto 2014 n.140

 

REQUISITI PER L'ABILITAZIONE

La materia è regolata dal nuovo articolo 71 Bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, secondo cui possono diventare amministratori di condominio chi:

  • ha il godimento dei diritti civili; 
  • non è stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; 
  • non è stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
  • non è stato interdetto o inabilitato; 
  • il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; 
  • ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
  • ha frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Per diventare amministratore di condominio è necessario attestare la partecipazione a un corso di formazione amministratore di condominio di almeno 72 ore.

 

Per continuare ad esercitare l’attività, è annualmente necessario seguire corsi di aggiornamento della durata minima di 15 ore, entro l’8 ottobre di ogni anno, corsi assoggettati alle stesse regole della formazione iniziale, pena la nullità delle delibere assembleari e quindi della perdita del mandato.