Professionista della sicurezza

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PROFESSIONISTA CSP/CSE – cantieri

La figura del Coordinatore per la sicurezza assume due funzioni, che possono eventualmente essere ricoperte anche da due professionisti diversi.

La prima funzione è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), che svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori; la seconda è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che svolge i suoi compiti in fase di realizzazione dell’opera.

Il CSP quindi si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.), mentre il CSE si occupa di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è previsto nei cantieri in cui vi è presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente.

Il CSP deve coordinare le misure preventive e protettive in dotazione all’opera, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa. Una volta nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, questo avrà il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera ed essere la figura che deve vigilare sulle misure generali di tutela.

 

Per quanto riguarda gli obblighi a carico del CSP, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione ha il compito di:

1) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;

2) predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

 

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) viene nominato qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie. La nomina del CSE è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori. Un ruolo operativo che prende forma e sostanza al momento dell’avvio delle opere.

Rispetto al CSP, il CSE è un professionista esecutivo deve seguire meticolosamente il corretto andamento dei lavori. Ha compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere. Per questo motivo, deve infatti osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente o al responsabile dei lavori, e nell’ipotesi in cui questi non ascoltassero le sue indicazioni, può  segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro.

 

Gli obblighi del CSE:

 1) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

2) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza;

3) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

4) verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

5) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

6) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

7) segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le eventuali inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

8) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

 

REQUISITI PER L'ABILITAZIONE 

a) Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) Diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico 

d) Attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;

e) Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad uno specifico corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore, rispondente a requisiti definiti per legge.

 

Per mantenere l’abilitazione, è necessario frequentare 40 ore di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Normativa

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

D. Lgs. 17/2019 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale 

D.I. 22/01/2019  Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

MIT 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”

ACCORDO 7 luglio 2016  – Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) 

A.S.R. 22/02/2012 attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

A.S.R. 21/12/2011    corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

D.P.R. 177/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2020, n. 3742  sugli obblighi prevenzionistici e sulle responsabilità penali convergenti di Responsabile dei lavori (RL), Coordinatore per la Sicurezza durante la Progettazione dei lavori (CSP) e Coordinatore per la sicurezza durante l’Esecuzione dei lavori (CSE).

 

PROFESSIONISTA RSPP 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, acronimo RSPP, è secondo la definizione del D.lgs 81/2008:

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”

Normativa

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

ACCORDO 7 luglio 2016  – Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) 

A.S.R. 22/02/2012 attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

A.S.R. 21/12/2011 corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

L’RSPP valuta i fattori di rischio presenti all’interno di un’attività lavorativa, progetta e pianifica il programma di miglioramento per garantire la sicurezza dei lavoratori, mentre il datore di lavoro è l’unica figura che detiene il potere di spesa all’interno del contesto lavorativo per attuare tutte le disposizioni elaborate dal RSPP.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Art.17 D.Lgs. 81/08). L’RSPP può essere interno oppure può essere un professionista esterno all’azienda.

In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

REQUISITI PER L'ABILITAZIONE

titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti in relazione alla classe di rischio dell’attività (definita dai settori ATECO). La durata di tali percorsi varia dalle 16 alle 48 ore in funzione del settore lavorativo.