Direttive e disposizioni

Stampa

Il Registro dei Praticanti regola l’istituto del praticantato, che deve essere svolto da coloro che (in possesso di diploma di geometra o di scuola secondaria superiore di area tecnica e tecnologica) intendano conseguire l’abilitazione alla professione di geometra sostenendo gli Esami di Abilitazione alla libera professione di Geometra (Esami di Stato).

Il praticantato consiste in un periodo di tirocinio professionale (18 mesi) o di attività tecnica subordinata (18 mesi), da svolgersi con le modalità previste dalle Direttive sul Praticantato attualmente in vigore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttive sul Praticantato
Consiglio Nazionale Geometri  e Geometri Laureati 17 settembre 2014 con modifiche 12 maggio 2015; 30 gennaio 2018

Legge 75/1985 - Modifiche all'Ordinamento professionale di Geometri

DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Riforma delle professioni

Legge n. 27 /2012 Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture
Capo III Servizi professionali  Art. 9  Disposizioni sulle professioni regolamentate
l'articolo stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 18 mesi”.
Tale disposizione, in vigore dal 25 marzo 2012, modifica parzialmente la legge n. 75/1985, in particolare l’art. 8 che stabilisce la durata della pratica e dell’attività tecnica subordinata.

Regolamento sul professionista affidatario di più di tre tirocinanti e sui corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio
(con allegato A - relativo ai contenuti formativi essenziali per i corsi di formazione alternativi al tirocinio) adottato dal CNG il 22 luglio 2014, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014.

Certificato di compiuto tirocinio (fine praticantato)

Circolare CNGeGL n. 1589/2015 Rimborso spese ai praticanti, rapporti di lavoro successivi al periodo di tirocinio