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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio il decreto legge n.77/2021 recante la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (semplificazioni). Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono state semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus.
Per i lavori con il Superbonus 110%, anche con cessione del credito d’imposta e sconto in fattura è sufficiente una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) per avviare i lavori in cantiere e non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, in virtù di quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (articolo 33 del dl 77/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio) in vigore dal primo giugno 2021, che tra l’altro estende il beneficio fiscale anche a nuove tipologie di opere. Il titolo abilitativo semplice ora è idoneo per tutti gli interventi ammessi al Superbonus 110% con l’esclusione di quelli che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici: in pratica, sono considerati manutenzione straordinaria e quindi sono realizzabili mediante la sola comunicazione di inizio lavori asseverata. Non è necessaria la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) né l’effettuazione di doppie verifiche: pertanto, non occorre l’attestazione dello stato legittimo (di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001), che era invece fra i documenti precedentemente richiesti.